Citazione Originariamente Scritto da eraser Visualizza Messaggio
Allora....

Ho fatto una ricerchina (sono passati quasi 30 anni da quando ascoltavo le lezioni di Galgano, nella mia vita precedente e subito abbandonata !).

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Dispositivo dell'art. 843 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ → Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951) → Capo II - Della proprietà fondiaria → Sezione I - Disposizioni generali

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità (1), al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune (2). Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale [896 3].

Note
(1) L'ingresso al fondo può essere disposto dal giudice, se il proprietario non lo consente.

(2) L'ingresso è limitato, nei tempi e modi, allo stretto indispensabile per l'esecuzione dei lavori.
Nico, fammi capire...

...hai avuto QUEL Galgano come maestro??? Caspita, che fortuna!!!

Comunque, contribuisco all'approfondimento come posso, visto che la materia mi riguarda.
In verità il codice è abbastanza chiaro, ma trovare gli articoli giusti per chi non è abituato a consultarlo può essere operazione difficoltosa.
L'art 841 prevede che il proprietario del fondo non possa impedire l'accesso per l'esercizio della caccia, salvo che siano in atto colture suscettibili di danno, e salvo che i "cacciatori" siano sprovvisti di regolare licenza. Diverso è il caso della pesca, per la quale è invece necessario il consenso del proprietario.
Vi è poi l'art 843, già citato da Nico.
Per concludere, per pacifica e consolidata giurisprudenza, il proprietario del fondo può recintarlo nonostante il fondo medesimo sia gravato da servitù di passaggio, ma in tal caso deve consegnare le chiavi del "cancello" al titolare della servitù al fine di consentire l'accesso.

Poi, mondo a parte che purtroppo conosco poco (ecco...ora quasi quasi mollo gli aumenti reali di capitale a Vado a ripetere questo...), è quello degli eventuali diritti con sfumature "pubbliche", quali gli usi civici.