
Originariamente Scritto da
eraser
Allora....
Ho fatto una ricerchina (sono passati quasi 30 anni da quando ascoltavo le lezioni di Galgano, nella mia vita precedente e subito abbandonata !).
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Dispositivo dell'art. 843 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ → Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951) → Capo II - Della proprietà fondiaria → Sezione I - Disposizioni generali
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità (1), al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune (2). Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale [896 3].
Note
(1) L'ingresso al fondo può essere disposto dal giudice, se il proprietario non lo consente.
(2) L'ingresso è limitato, nei tempi e modi, allo stretto indispensabile per l'esecuzione dei lavori.
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