
Originariamente Scritto da
Sajan
- Nel rispetto della normativa sulla produzione di ovoprodotti (D.L. 4.2.93 n° 65)
- Dovranno essere conferite solo uova sgusciate fresche (c.d. misto d?uovo) ottenute da uova di galline atte al consumo alimentare, confezionate in tetrabrik da 1Kg presso uno stabilimento riconosciuto ai sensi di legge.
- Il prodotto deve essere sotto posto a trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione o ad altro trattamento, riconosciuto dal Ministero della Sanità, idoneo a soddisfare i criteri richiesti dal decreto n°65/1993
- Sull?etichetta dovrà apparire, oltre alla regolare etichettatura, il bollo sanitario, durata minima e lotto di produzione.
- Non dovranno avere odori o sapori anomali, né essere presenti corpi estranei di alcuna natura
- La confezione non dovrà presentare alcuna alterazione fisica
- L?ovoprodotto devono essere consegnati al centro di cottura settimanalmente attraverso mezzi idonei al trasporto a temperatura non superiore a +4°C
Quindi poiché Le uova appena raccolte sono inviate ai laboratori di produzione dove, previa un'accurata cernita, sono sottoposte a lavaggio a spruzzo e disinfezione dei gusci. Una volta risanate, vengono sgusciate meccanicamente con un'operazione simile al colpo di karatè; tuorlo e albume possono essere separati per vibrazione in coppette sottostanti. Il liquido viene filtrato per asportare i residui del guscio e omogeneizzato a 70 atmosfere per rompere i coaguli e ottenere la viscosità omogenea che consente di conferire stabilità all'emulsione. Solo a questo punto il fluido subisce il trattamento termico di pastorizzazione con impianti di nuova concezione che riscaldano il prodotto per pochi secondi molto vicino alla temperatura limite di solidificazione dell'uovo a 73-74 gradi per deduzione l?avidina dovrebbe essere inibita.
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