Art. 595 cod.penale - Chiunque fuori dai casi indicati nell'articolo precedente,(ingiuria) comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.(1022,00)
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a quattro milioni".( 2045,00)