V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché i messaggi oggetto del presente procedimento sono stati diffusi a mezzo stampa, in data 14 aprile 2003, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 8 maggio 2003, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 5, del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni. Nei messaggi non viene fatta alcuna menzione delle precauzioni d'uso pur riportate in etichetta, in maniera tale da indurre nei destinatari il convincimento che l'uso del prodotto non sia soggetto a particolari cautele, considerata anche l'evidenza annessa alla mancanza di effetti collaterali e alla innocuità della sua composizione, in contrapposto (con particolare riferimento al messaggio apparso su Muscle&Fitness) alla riconosciuta pericolosità del prodotto analogo ma diversificato per composizione.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

I messaggi segnalati, nell'attribuire al prodotto le caratteristiche di genuino, benefico, composto di sostanze naturali e privo di effetti collaterali, lasciano intendere che lo stesso sia un prodotto sostanzialmente innocuo.
Nel corso dell'istruttoria è emerso, invece, che l'integratore alimentare SCT Stack, pubblicizzato dai messaggi in esame, in quanto contenente Citrus Aurantium, è un prodotto la cui assunzione da parte dei consumatori è subordinata all'osservanza di avvertenze e controindicazioni, quali segnatamente "Non superare la dose giornaliera consigliata. In presenza di cardiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il prodotto, consultare il medico. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni", secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la comunicazione del 20 ottobre 1999.
Alla luce di tali evidenze, si ha ragione di ritenere che l'assunzione del prodotto potrebbe avere - ove non si osservi la posologia consigliata, per particolari categorie soggettive ovvero per soggetti che si trovano in specifiche situazioni - effetti nocivi per la salute.
Del resto, l'operatore pubblicitario stesso, nel riportare correttamente in etichetta le informazioni relative alla potenziale pericolosità del prodotto per la salute e nel modificare il messaggio segnalato, eliminando nella nuova versione l'indicazione dell'assenza di effetti collaterali, riconosce che il prodotto, a causa del Citrus Aurantium in esso contenuto, può avere effetti dannosi per la salute dei fruitori.
A questo proposito si rileva che i messaggi in esame non solo non fanno alcun cenno alla necessità di non superare determinati dosaggi o ad eventuali limitazioni nell'assunzione del prodotto da parte di determinati categorie di soggetti, ma al contrario, nell'esaltare le caratteristiche di prodotto genuino, benefico, naturale e privo di effetti collaterali dell'SCT Stack, nonché notificato al Ministero, lasciano intendere che esso sia fruibile indiscriminatamente da chiunque e senza utilizzare particolari cautele.
Tale convincimento, peraltro, appare rafforzato dalla circostanza che il prodotto è rappresentato in contrapposizione ad un prodotto simile, contenente sostanze riconosciute come pericolose.
Pertanto, conformemente a quanto sostenuto nel parere espresso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, i messaggi segnalati, riguardando un prodotto che, in quanto composto di Citrus Aurantium, potrebbe rivelarsi dannoso per la salute dei consumatori. Gli stessi, omettendo di fornire indicazione in merito ai possibili rischi connessi all'assunzione dello stesso, possono indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, così violando il disposto dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Né vale a sanare l'ingannevolezza dei suddetti messaggi la circostanza, sottolineata dall'operatore, che l'informazione relativa all'esistenza di avvertenze e controindicazioni sia riportata sull'etichetta del prodotto, in quanto i messaggi sono in sé idonei a realizzare i loro effetti potendo determinare i consumatori all'acquisto sulla base di quanto in essi rappresentato.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi segnalati, volti a promuovere il prodotto SCT Stack, sono suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;


DELIBERA

che i messaggi pubblicitari descritti al punto II, del presente provvedimento, diffusi dalla società Ultimate Italia S.a.s., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro