di quel che si sostiene, ci vogliono le PROVE
inoltre per completezza di esposizione:
art 595 codice penale
Diffamazione – Chiunque, fuori dei casi previsi nell’art. precedente*, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due miloni. Se l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire quattro milioni. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa, o con qualsiasi atto di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o a una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

si parla ancora di milioni, ma in euro è anche di più...

prima di parlare...