b) Competenza dell'Autorità ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92
Il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 attribuisce all'Autorità una competenza di carattere generale nel controllo dei "messaggi pubblicitari" (come ampiamente definiti dall'articolo 2, lettera a), con particolare riferimento all'eventuale impatto ingannatorio nei confronti dei consumatori (come definito dall'articolo 2, lettera b), e dall'esemplificazione degli elementi di ingannevolezza di cui all'articolo 3).
Le competenze dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del Decreto Legislativo n. 74/92 vengono meno quando si tratta di messaggi pubblicitari "assentiti", ovvero già specificamente autorizzati con un apposito "provvedimento amministrativo" e, quindi, sottoposti a un controllo di ingannevolezza da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
In questo caso, non trattandosi di una pubblicità autorizzata dal Ministero della Sanità (come, ad esempio, i messaggi riguardanti specialità farmaceutiche), appare sussistere la competenza di carattere generale attribuita all'Autorità ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92.
Naturalmente, rimangono salve tutte le altre competenze di carattere specifico spettanti al Ministero della Sanità per gli aspetti di natura procedurale e operativa riguardanti la disciplina di cui al citato Decreto Legislativo n. 111/92 (per i quali si è provveduto a trasmettere tutta la documentazione acquisita), soprattutto in relazione all'eventuale mancata comunicazione di determinati modelli di etichette, ovvero alla mancata attivazione di determinate procedure e controlli prima della commercializzazione dei prodotti in questione.
c) Ingannevolezza del messaggio
Dalle risultanze istruttorie è emerso che gli integratori alimentari della società Ultimate Italia Sas oggetto del messaggio pubblicitario denunciato non sono stati autorizzati dal Ministero della Sanità come integratori alimentari speciali destinati a un'alimentazione particolare (per gli sportivi), a eccezione di alcuni tra cui, come evidenziato nella comunicazione del Ministero stesso, il prodotto B.C.A.A. caplets specificamente autorizzato, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 111/1992, (con D.M. n. 706/6977 dell'11 maggio 1994).
In quest'ottica, la pubblicità oggetto della denuncia risulta ingannevole, in quanto può spingere i consumatori a credere erroneamente che i prodotti propagandati siano integratori alimentari per sportivi, come tali autorizzati e sottoposti a controlli specifici a tutela della salute in relazione alle varie e specifiche proprietà di apporto energetico, resistenza alla fatica, nonché in relazione alle particolari modalità di assunzione, alle eventuali cautele e incompatibilità di cui tener conto, ecc.
Attraverso la predetta alterazione delle scelte commerciali dei consumatori (basate su un presupposto erroneo), le pubblicità denunciate possono pregiudicare il comportamento economico dei medesimi, nonché arrecare danno agli operatori concorrenti.
Tale percezione viene avvalorata: a) dalle raffigurazioni di atleti e campioni che praticano le attività sportive a livello agonistico, in condizioni di particolare sforzo muscolare; b) dalle affermazioni, quali ad esempio quelle indicate nel punto 2 del presente provvedimento, che qualificano esplicitamente tutti i prodotti in questione senza alcuna distinzione, con particolare terminologia scientifica, come integratori alimentari aventi proprietà specifiche per gli sportivi professionisti (aumento delle masse muscolari, apporto energetico, incremento della resistenza alla fatica, ecc.), oppure come prodotti dietetici (in sostituzione dei pasti).
Le indicazioni che qualificano agli occhi dei consumatori gli integratori alimentari in questione come integratori speciali per gli sportivi, oppure come prodotti dietetici si pongono, quindi, in contrasto con le indicazioni nutrizionali di carattere generico riportate sulle etichette che sono state semplicemente notificate al Ministero delle Sanità.
A tal proposito, ad esempio, l'etichetta specificamente autorizzata dal Ministero della Sanità riguardante il prodotto "B.C.A.A." caplets risulta ben diversa dalle altre che sono state semplicemente notificate e precisa che il prodotto "è indicato nell'alimentazione degli sportivi, nelle situazioni di accentuato catabolismo proteico, come nei casi di attività muscolare intensa o resistenza"; riporta le corrette "modalità di assunzione" nonché una specifica "avvertenza" ("In caso di uso prolungato, nonché di patologia renale o epatica e in gravidanza è necessario il consiglio del medico").
A differenza di quanto indicato nella memoria dell'operatore pubblicitario, proprio la circostanza di aver riportato nello stesso catalogo, senza alcuna distinzione, sia integratori alimentari per sportivi autorizzati dal Ministero della Sanità come integratori speciali destinati a un'alimentazione particolare, sia integratori alimentari semplici (la cui etichetta contenente indicazioni nutrizionali generiche è stata semplicemente notificata al Ministero stesso) contribuisce a creare confusione e a indurre in errore i consumatori sulla qualificazione e le caratteristiche degli integratori pubblicizzati e sui controlli a cui sono stati sottoposti.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in questione appare idoneo a indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche degli integratori alimentari propagandati, con possibile pregiudizio del comportamento economico dei medesimi consumatori, nonché danno per gli operatori concorrenti, in quanto tali prodotti, pur essendo privi di autorizzazione del Ministero della Sanità come integratori per un'alimentazione particolare (ad eccezione di alcuni, tra cui il prodotto B.C.A.A. caplets), sono indistintamente presentati ai consumatori come integratori per sportivi dotati di specifiche proprietà energetico-nutrizionali;
DELIBERA
che il catalogo "Ultimate Italia - sport research" riguardante gli integratori alimentari della società Ultimate Italia Sas, indicato nel punto 2 del presente provvedimento, costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 2, lettera b), in relazione all'articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, nel senso e nei limiti indicati in motivazione e ne vieta l'ulteriore diffusione con effetto immediato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
p.IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Heimler
IL PRESIDENTE
Giuliano Amato



Rispondi Citando
Segnalibri