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Provvedimento n. 4720 ( PI1009 ) CATALOGO ULTIMATE ITALIA



L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 1997;

SENTITO il Relatore;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1992, con la quale è stato fissato in via generale il termine di conclusione dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:


1. Denuncia

Con denuncia trasmessa da un consumatore (sig. Giuseppe Dieli di Firenze), pervenuta in data 22 luglio 1996, è stata segnalata all'Autorità la presunta ingannevolezza di un catalogo riguardante gli integratori alimentari per sportivi della società Ultimate Italia Sas di Saronno.


2. Messaggio pubblicitario

Il messaggio pubblicitario oggetto della denuncia è rappresentato da un catalogo dal titolo "Oltre l'alimentazione - Ultimate Italia sport research" riguardante gli integratori alimentari della società Ultimate Italia Sas, quali i prodotti "Egg-White"; "Milk and Egg"; "Peptid"; "Bcaa"; "Apl"; "Creatin Super"; "Vanadyl"; "Ultra Cut"; "Carnitine force"; ecc.
Nel catalogo, oltre alla raffigurazione di atleti (generalmente culturisti) con masse muscolari notevolmente sviluppate, sono descritte le proprietà degli integratori alimentari in questione attraverso affermazioni quali, ad esempio, "Egg-White [...] serve ad atleti di tutti gli sport che vogliono potenziare la massa muscolare magra senza aumentare di peso [...] a bodybuilders professionisti che hanno bisogno di accrescere la massa magra senza incrementare il grasso corporeo"; "Big formula 1000 [...] stimola l'anabolismo e fa si che le calorie finiscano prevalentemente nei muscoli e non nel grasso [...] serve ad atleti che...desiderano accrescere l'energia e la potenza, a persone sotto peso"; "Milk and Egg [...] serve ad atleti di tutti gli sport che vogliono potenziare la massa muscolare magra tenendo sotto controllo il tessuto adiposo"; "Se volete nutrire i muscoli, avere energia e non ingrassare, allora Torsion è il primo piatto di ogni persona attiva"; "Peptid [...] serve a tutti coloro che vogliono potenziare e incrementare la massa muscolare magra senza aumentare il grasso corporeo"; "Con il Vanadyl [...] l'aumento della massa muscolare è solitamente visibile entro tre o quattro giorni [...]"; "[...] Ultra Cut trasforma il corpo in una macchina brucia grassi"; "Carnitine force [...] serve per ciclismo, sport di resistenza [...] a tutti coloro che vogliono dimagrire [...]"; ecc.


3. Comunicazione alle parti

In data 12 agosto 1996, l'Autorità ha comunicato al denunciante e all'operatore pubblicitario l'avvio del procedimento volto ad accertare l'eventuale ingannevolezza del messaggo pubblicitario in questione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, con particolare riferimento alle affermazioni e raffigurazioni che tendono a "qualificare" agli occhi dei consumatori i prodotti propagandati come aventi caratteristiche specifiche per gli sportivi, oppure come prodotti dietetici, avvalorate dalla terminologia utilizzata.
Tali affermazioni potrebbero, infatti, porsi in contrasto con le indicazioni riportate sulle etichette, nonché con l'assenza dell'autorizzazione ministeriale indispensabile per qualificare gli integratori in questione non come integratori semplici, ma come integratori speciali, ovvero destinati a un'alimentazione particolare o come prodotti dietetici.


4. Risultanze istruttorie

Attraverso la comunicazione del 12 agosto 1996 relativa al procedimento in corso, l'Autorità ha provveduto a richiedere al Ministero della Sanità e all'Istituto Superiore di Sanità, di fornire indicazioni circa le concrete caratteristiche degli integratori alimentari oggetto della denuncia; la loro classificazione e il loro regime, nonché precisazioni circa le eventuali difformità presenti nella pubblicità denunciata rispetto alle indicazioni riportate sulle etichette comunicate.
Al Ministero delle Sanità, per i profili di propria competenza, l'Autorità ha anche provveduto a trasmettere una copia di tutta la documentazione acquisita.
Dopo reiterati solleciti, con comunicazione del 10 febbraio 1997, il Ministero della Sanità ha reso noto di essere stato informato della commercializzazione dei prodotti "Egg White, Milk Egg, Peptid, Apl, Creatine Super, Vanadyl, Ultra Cut, Carnitine Force" attraverso l'invio della relativa etichetta.
Le predette etichette non fanno alcun riferimento all'attività sportiva, che comunque non sarebbe ammissibile essendo la commercializzazione degli "alimenti adatti ad un intenso sfrozo muscolare soprattutto per gli sportivi" subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero stesso.
Il prodotto B.C.A.A. caplets della società interessata è stato, invece, autorizzato ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 111/1992 nella categoria degli integratori alimentari adatti a un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi.
Con memoria del 20 settembre 1996, l'operatore pubblicitario, società Ultimate Italia Sas, ha evidenziato, in sintesi, che:
a) il catalogo oggetto della denuncia è destinato ai concessionari e rivenditori della società stessa.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 111/1992, è ammessa la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia;
b) alcuni prodotti (Amino Protein 90; Protein Formula; Premier Protein; Milk and Egg; Premier Liv Extra; BCAA) sono stati autorizzati come integratori speciali per sportivi ai sensi dell'allegato 1 del Decreto Legislativo n. 111/92. Altri prodotti sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 111/92 ed altri ancora, essendo alimenti di uso corrente e di erboristeria, non sono stati neppure comunicati;
c) la società è stata spesso oggetto di attacchi, anche attraverso denunce anonime, come dimostra, tra l'altro, l'allegata sentenza del Pretore di Busto Arsizio che ha assolto dall'accusa di frode in commercio;
d) le affermazioni riguardanti gli integratori alimentari pubblicizzati si possono riferire non necessariamente agli sportivi, ma più in generale a tutti coloro che perseguono scopi di benessere ad armonia del proprio corpo.
Con successiva memoria del 1" ottobre 1996, la società Ultimate Italia ha, poi, rilevato che, da proprie indagini, sarebbe emerso che la denuncia è anonima, in quanto il consumatore denunciante non è stato reperibile al domicilio indicato.
La comunicazione di avvio del procedimento è stata ricevuta dal denunciante in data 10 settembre 1996 (come documentato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata).
In ogni caso, al fine di procedere a un'ulteriore verifica sull'identità del denunciante, l'Autorità, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza, ha chiesto al sig. Giuseppe Dieli una conferma della denuncia presentata in qualità di consumatore.
Con comunicazione del 27 gennaio 1997, il sig. Giuseppe Dieli ha ribadito quanto esposto nella propria denuncia all'Autorità.


5. Valutazioni conclusive

a) Premessa sul quadro normativo di riferimento

Il settore dei c.d. "integratori alimentari" è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 111/92 che prevede, in sintesi, due differenti tipologie: a) gli integratori semplici; b) gli integratori autorizzati.
Tali tipologie di integratori alimentari sono sottoposte a un differente regime: a) gli integratori "semplici" possono essere venduti previa comunicazione al Ministero della Sanità del modello di etichetta utilizzata sulla confezione (articolo 7 del Decreto Legislativo n. 111/92);
b) gli integratori che, invece, possiedono particolari capacità nutrizionali (ovvero destinati a un'alimentazione particolare), elencati nell'allegato 1 al citato Decreto Legislativo n. 111/92, devono essere specificamente "autorizzati" dal Ministero della Sanità prima della commercializzazione secondo l'apposita procedura prevista dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 111/92.
Nel punto 8) del citato "allegato" al Decreto Legislativo n. 111/92 sono considerati come integratori alimentari speciali per i quali occorre l'autorizzazione ministeriale gli "alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per sportivi" ("prodotti per sportivi"), mentre nel punto 4) vengono indicati gli "alimenti con valore energetico scarso o ridotto destinati al controllo del peso" ("prodotti dietetici").
Gli integratori alimentari semplici sono destinati a sopperire semplici carenze nutrizionali, mentre gli integratori alimentari autorizzati sono impiegati in situazioni alimentari più complesse e delicate (ad esempio per i lattanti, i diabetici, gli obesi, oppure per persone sottoposte a intensi e prolungati sforzi muscolari, quali gli atleti).
Alcune indicazioni circa la pubblicità degli integratori alimentari semplici, nonché di quelli autorizzati sono fornite dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 109/92, secondo il quale "l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non debbono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sull'identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto".