Art. 8
Tutela della salute dei praticanti
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per l'esercizio di:
a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle piscine e specchi d'acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.
6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.
7. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l'ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 svolgono una capillare attività di informazione all'atto dell'iscrizione.
8. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
Art. 9
Qualificazione degli operatori
1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce altresì la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante opportuni accordi con gli organismi scolastici, nell'ambito delle proprie competenze.
2. La Giunta regionale, sentiti la facoltà universitaria di scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati, definisce con regolamento i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e può istituire un collegio regionale per l'accertamento del possesso dei suddetti requisiti.
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