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Discussione: Legge Fini

  1. #1
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    Predefinito Legge Fini

    Ciao a tti volevo avere un'informazione è un discorso ke è saltato fuori in palestra , m hanno detto ke nella nuova legge sulla parità delle droghe leggere e pesanti , anke il doping è portato allo stesso livello della droga ... è vero questo?

  2. #2
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    Non so...ma sinceramente poco ci manca!!!!!

  3. #3
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    diciamo ke nn manca nulla, anke perkè basta ke vai su qualke sito e gli anabolizzanti vengono annoverati fra le sostanze ke danno assuefazione e dipendenza ... ed a mio parere l'assuefazione ke danno sarebbe meglio kiamarla sudditanza psicologica ... ma al di la di mie opinioni ke contano come il 2 di briscola quando il seme di briscola è quello di denari ... se qualcuno d voi ha letto il disegno d legge approvato se qualcuno d voi lo ha capito soprattutto e ha una risposta al mio quesito ve ne sarei grati.

    Cmq se vogliamo parlare di doping - droga il thread penso ke lo consenta e penso ke anke la sezione lo consenta.ciao e grazie

  4. #4
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    1. L’articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

    «Art. 14. – (Criteri per la formazione delle tabelle). – 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:
    a) nella tabella I sono indicati:
    1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

    2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
    3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
    4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
    5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
    6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
    7) ogni altra pianta i cui princìpi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

    b) nella sezione A della Tabella II sono indicati:
    1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

    2) i medicinali di cui all’allegato III-bis al presente testo unico;
    3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
    4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

    c) nella sezione B della Tabella II sono indicati:
    1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravita minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A:

    2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;
    3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

    d) nella sezione C della Tabella II sono indicati:
    1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri princìpi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
    e) nella sezione D della Tabella II sono indicati:
    1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri princìpi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

    2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
    3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri princìpi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

    f) nella sezione E della Tabella II sono indicati:
    1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri princìpi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
    2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

    3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla. Le sostanze e le piante di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela».

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